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Quando un marchio può essere oggetto di registrazione?

Registrare un marchio è formalmente semplice, ma è necessario verificare se è possibile farlo.
In generale, possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalita’ cromatiche, purche’ siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
Il marchio può essere registrato in una o più classi merceologiche definite secondo la classificazione di Nizza.
Un marchio – per essere validamente registrato – deve risultare nuovo ed essere dotato di capacità distintiva, oltre a possedere il requisito di liceità. 

Novità

Non sono considerati nuovi i segni che alla data del deposito della domanda:

  • consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio (volgarizzazione o standardizzazione del marchio);
  • siano identici o simili in generale ad un segno già noto come marchio o segno distintivo che possa determinare un rischio di confondibilità per il pubblico e che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

Capacità distintiva

Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio. Il marchio, infatti, deve poter distinguere il prodotto da tutti gli altri prodotti dello stesso genere presenti sul mercato e la sua registrazione non deve tradursi in un ingiustificato monopolio di diciture di uso comune.

Liceità

Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa:

  • i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume; 
  • i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi. Ad esempio è ritenuto un marchio non registrabile “Havana” per un rum; un marchio valido è invece “Capri” per capi di abbigliamento.
  • i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi. È, quindi, vietata l’utilizzazione di bandiere e stemmi di Stati o segni confondibili con altri protetti da convenzioni internazionali (ad esempio l’emblema della croce rossa o il simbolo olimpico) e segni il cui uso costituisce violazione di un altrui diritto. 

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